apprendistato

Al completamento dell’intero periodo formativo, possono verificarsi le seguenti casistiche:

  • Recesso di una delle parti;
  • mancato recesso delle parti e contestuale conferma in servizio;
  • conseguimento della qualifica professionale senza conferma in servizio.

Qualora si verifichi il recesso di una delle parti,

diversamente da quanto previsto nel corso del periodo di apprendistato, al termine dello stesso, le parti sono libere di recedere con l’unico obbligo del rispetto del preavviso (art. 2118 C.C.). Si tratta di una tipica ipotesi di recesso ad nutum, la cui legittimità prescinde dalla sussistenza di una giusta causa o da un giustificato motivo.

Per espressa previsione di legge, in questa ipotesi, il preavviso decorre dal termine del periodo di apprendistato. Il D. Lgs. 81/2015 (art. 42, c. 4) conferma che il preavviso non può essere formalizzato in prossimità del termine della formazione, ma solo alla sua effettiva scadenza.

In sostanza, il datore di lavoro (o l’apprendista) deve comunicare il recesso nell’ultimo giorno del periodo di apprendistato e da qui inizia il preavviso. Tale periodo, quindi, si aggiunge all’apprendistato, allungandone di fatto la durata.

Rispetto al quadro normativo vigente ante 2011, la prospettiva è stata completamente ribaltata: mentre prima il preavviso veniva conteggiato a ritroso dalla fine della formazione, a partire dal Testo Unico viene calcolato in avanti a partire da quel momento.

Questo mutato orientamento ha sollevato alcuni problemi interpretativi, tra cui quello legato al rischio di consolidamento del rapporto. In realtà, questo dubbio può essere facilmente sciolto in considerazione del fatto che è la norma stessa a obbligare il datore di lavoro ad esercitare il recesso solo al termine del periodo formativo. Un ulteriore argomento a sostegno di questa tesi è rinvenibile nel testo di legge ai sensi del quale “durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato”, con riferimento al trattamento retributivo e contributivo del lavoratore.

Nel caso in cui il periodo di preavviso non sia rispettato, il licenziamento intimato o le dimissioni notificate entro l’ultimo giorno del periodo formativo sono immediatamente efficaci, ma obbligano la parte recedente al pagamento all’altra dell’indennità sostitutiva del preavviso.

Le dimissioni devono essere notificate secondo la ormai consolidata procedura telematica presso i soggetti abilitati