Tribunale di Napoli: illegittimo il licenziamento per eccesiva morbilità

Con la sentenza del 14.09.2022, il Tribunale di Napoli afferma che il licenziamento irrogato in ragione di un cagionevole stato di salute – che ha determinato reiterate assenze dal luogo di lavoro, senza, però, comportare il superamento del periodo di comporto – va qualificato come discriminatorio e ritorsivo, in quanto consiste in un’ingiusta e arbitraria reazione datoriale al legittimo esercizio del diritto del dipendente di assentarsi per malattia.

Il dipendente aveva impugnato il licenziamento intimatogli per scarsa diligenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa e al medesimo erano state contestate un numero eccessivo di assenze per malattia reiterate per brevi periodi di tempo, solitamente vicini alle giornate di riposo, festività, permessi o ferie.

Il Tribunale di Napoli rileva, preliminarmente, che – ai sensi dell’art. 2110 c.c. – il datore non può recedere dal rapporto prima del superamento del periodo di comporto, ma (di converso) il superamento del predetto limite è sufficiente a legittimare il licenziamento.

Invero, per la sentenza, l’art. 2110 c.c. configura un’ipotesi predeterminata del punto di equilibrio fra l’interesse del lavoratore a disporre di un congruo periodo di assenze per malattia e quello del datore di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che tali assenze cagionano all’organizzazione aziendale.

Secondo il Giudice, dunque, in caso di mancato superamento del predetto limite, se il datore vuole recedere dal contratto deve allegare (e conseguentemente provare) ulteriori motivi: quali, ad esempio, l’inidoneità fisica del prestatore di lavoro all’espletamento delle mansioni e l’impossibilità di adibire lo stesso (affetto da eccesiva morbilità) ad altre attività oppure la sussistenza di una grave condotta fraudolenta o negligente atta ad integrare gli estremi della violazione dei principi di correttezza e buona fede che ispirano lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Basandosi quindi su tali presupposti, il Tribunale di Napoli accoglie il ricorso del lavoratore e dichiara l’illegittimità del licenziamento disciplinare irrogatogli.