Cos’è il TFR?

La definizione fornita dall’INPS nel suo glossario è la seguente:

“Trattamento di fine rapporto: somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente alla cessazione del rapporto, corrispondente alla sommatoria delle quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente.”

Quindi, il trattamento di fine rapporto TFR è una somma di denaro cui ha diritto il lavoratore in ogni caso in cui cessi il suo rapporto di lavoro, indipendentemente dalla motivazione che ha portato all’interruzione dello stesso; il legislatore ha inteso garantire questa prestazione qualora l’occupazione venga meno non solo per raggiungimento dell’età pensionabile, ma anche per dimissioni o licenziamento.

In altri termini, ogni lavoratore - negli anni in cui è occupato - matura e accantona, mensilmente e secondo una dettagliata disciplina normativa, una parte della retribuzione che, definibile come differita, gli viene appunto erogata alla fine del rapporto lavorativo.

Il TFR si applica a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato. Nell’attuale testo del Codice Civile, all’art. 2120 si legge: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto”; la categoria di soggetti cui si riferisce tale misura è dunque quella dei lavoratori dipendenti- subordinati - del settore privato, ne sono esclusi i lavoratori autonomi.

Come si calcola il TFR

Nello specifico, si procede in questo modo. Si prende la retribuzione annua lorda (RAL) prevista dal contratto di lavoro, e si divide questo importo per 13,5 (un valore a metà tra la tredicesima e la quattordicesima). A questo va sottratto lo 0,5% della retribuzione soggetta a contribuzione INPS.

Questa somma viene versata in un Fondo di Garanzia Nazionale, gestito dall’INPS, al quale i lavoratori potranno rivolgersi in caso di fallimento dell’azienda che deve loro il TFR.

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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
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