esoneroL’INPS fornisce ulteriori chiarimenti sull’esonero, introdotto dalla legge di Bilancio 2022, dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità e per un periodo massimo di un anno, specificando le modalità di calcolo dell’imponibile contributivo e le condizioni di portabilità dell’esonero (INPS mess. n. 4042/2022).

Rientro nel posto di lavoro e decorrenza dell’esonero

L’agevolazione, introdotta in via sperimentale, per l’anno 2022, si applica a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del “dies a quo” di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.

Laddove invece vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione.

Pertanto, qualora una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e – successivamente al rientro – si sia avvalsa del congedo facoltativo, la stessa avrà diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro.

Di seguito alcune ipotesi a titolo esemplificativo

Esempio 1

– Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022

– Fruizione del congedo parentale (con integrazione del datore di lavoro): dal 19 luglio 2022 al 7 settembre 2022

– Fruizione ferie: dall’8 al 14 settembre 2022.

– Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022

– Imponibile complessivo nel mese 2.200 euro (di cui 200 euro di integrazione datoriale).

Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023.

Esempio 2

– Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022

– Rientro effettivo nel posto di lavoro: 19 luglio 2022

– Fruizione del congedo parentale: dall’8 agosto 2022 al 7 settembre 2022

– Fruizione ferie: dall’8 al 14 settembre 2022

Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 19 luglio 2022, per un anno, e quindi fino al 18 luglio 2023.

Esempio 3

– Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022

– Fruizione del congedo parentale (con integrazione da parte del datore di lavoro): dal 19 luglio 2022 al 14 settembre 2022

– Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022

– Fruizione ferie: dall’19 al 23 settembre 2022

– Malattia: dal 26 al 30 settembre 2022

Imponibile complessivo nel mese 1.350 euro (di cui 200 euro di integrazione datoriale).

Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023.

Esempio 4

– Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022

– Fruizione del congedo parentale (con integrazione da parte del datore di lavoro): dal 19 luglio 2022 al 7 settembre 2022

– Fruizione ferie: dall’8 al 14 settembre 2022

– Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022

– Malattia: dal 21 al 30 settembre 2022

– Imponibile complessivo nel mese 1.700 euro (di cui 200 euro di integrazione datoriale).

Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro, ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023.

Il periodo di durata dell’esonero è pari a un anno dalla data di effettivo rientro.

L’INPS precisa che nelle ipotesi di presenze differite o di calendario sfalsato, da dichiarare da parte del datore di lavoro in fase di richiesta del codice di autorizzazione (CA) “0U”, lo stesso CA andrà attribuito dalla competenza del mese successivo a quello di effettivo rientro.

In ogni caso, considerate le ipotesi di rientro in servizio in data inframensile, il CA “0U” è attribuito dalle Strutture territoriali competenti per la durata di tredici mesi a partire dal mese in cui è avvenuto il rientro effettivo nel posto di lavoro.

Imponibile oggetto di sgravio

L’esonero lavoratrici madri in oggetto deve essere calcolato a decorrere dalla data di rientro effettivo.

Conseguentemente, i giorni di ferie o di permessi retribuiti ad altro titolo o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità rispetto all’astensione per maternità, prima dell’effettivo rientro, non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile, pertanto, non determina il diritto all’agevolazione.

Ulteriormente, nelle ipotesi di rientri inframensili, l’esonero, nell’ultimo mese di spettanza, deve essere calcolato fino alla data di scadenza dell’anno di agevolazione previsto dalla legge.

La determinazione della quota di imponibile oggetto di sgravio, nelle ipotesi di rientro nel posto di lavoro inframensile, dovrà essere effettuata in relazione agli eventi intercorsi nel mese di rientro.

Ad ogni modo, l’imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dello sgravio, con riferimento al primo mese di fruizione dello stesso e nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, è quello dalla data del rientro.

L’imponibile riferito ai giorni antecedenti il rientro non dovrà essere considerato, viceversa, dal giorno del rientro l’imponibile dovrà essere integralmente considerato.

Ai fini della determinazione dell’imponibile oggetto di sgravio, in relazione all’ultimo mese di fruizione dello stesso, nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, si dovrà considerare il solo periodo fino alla data in cui termina la fruizione dell’esonero.

Coordinamento con altre agevolazioni

L’esonero lavoratici madri è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Inoltre, è ammessa la cumulabilità con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, previsto per l’anno 2022 dall’art. 1, c. 121, L. n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), e dall’art. 20, c. 1, D.L. n. 115/2022 (c.d. decreto Aiuti bis), nella misura di 0,8 punti percentuali per il periodo gennaio 2022 – giugno 2022 e di 2 punti percentuali per il periodo luglio 2022 – dicembre 2022. Tale cumulabilità opera sull’intero ammontare della contribuzione a carico del dipendente.

Pertanto, laddove sia già stata applicata la riduzione del 50% della quota a carico della lavoratrice madre, l’esonero previsto dall’art. 1, c. 121, della legge di Bilancio 2022 e dall’art. 20, c. 1, del decreto Aiuti bis, può trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta.

Analogamente, laddove sia già stata applicata la riduzione della contribuzione a carico del dipendente prevista dall’art. 1, c. 121, della legge di Bilancio 2022, e dall’art. 20, c. 1, del decreto Aiuti bis, la riduzione del 50% della quota a carico della lavoratrice madre può trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta.

Esempio

Laddove la quota di contribuzione a carico della lavoratrice sia pari al 9,19%, questa, in forza dell’esonero IVS di cui all’art. 1, c. 121, della legge di Bilancio

2022 potrà essere ridotta – per le sole mensilità di vigenza del predetto esonero – di 0,8 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 8,39 punti percentuali.

L’INPS ricorda che, per i mesi da luglio a dicembre 2022, il citato esonero IVS è innalzato a 2 punti percentuali, ai sensi dell’art. 20, c. 1, del decreto Aiuti bis; pertanto, in relazione alle suddette mensilità, la contribuzione potrà essere determinata per un ammontare pari a 7,19 punti percentuali.

Sulla medesima quota di contribuzione a carico della lavoratrice pari al 9,19% potrà- essere applicata, a decorrere dalla data del rientro effettivo in servizio, anche la riduzione in trattazione pari al 50%.

Portabilità dell’esonero

Laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità, in caso di successivo cambio di datore di lavoro, occorre distinguere tra le seguenti due ipotesi:

Ipotesi 1

Nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto.

Rispetto al nuovo rapporto, infatti, difetterebbe la sussistenza del presupposto incentivato, cioè il rientro dopo la maternità.

Ipotesi 2

Nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto), poiché il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.

Nel caso in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice poiché, rispetto a esso, si verifica il primo rientro effettivo dall’astensione, come precisato in precedenza in INPS circ. n. 102/2022, in cui l’Istituto ha specificato che l’esonero spetta in relazione ai rapporti di lavoro dipendente del settore privato “instaurati e instaurandi”.

 

Fonti: www.inps.it – IPSOA