Sanzioni Disciplinari nel CCNL Commercio: Dalla Multa al Licenziamento, Cosa Prevede il Contratto
Il contratto più applicato in Italia
Il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL, è il contratto collettivo più diffuso in Italia con oltre 3 milioni di lavoratori interessati. Le norme disciplinari sono contenute nella Sezione Quarta, Titolo V, Capo XXI (artt. 225-240 del Testo Unico).
I cinque livelli di sanzione
L'art. 225 prevede cinque provvedimenti disciplinari in ordine crescente di gravità: il biasimo verbale per le mancanze lievi; il biasimo scritto nei casi di recidiva delle infrazioni che prevedono il biasimo verbale; la multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione normale; la sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni; il licenziamento disciplinare senza preavviso.
Le infrazioni tipiche per ciascuna sanzione
L'art. 225 elenca dettagliatamente le condotte sanzionabili. La multa si applica al lavoratore che: ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione; non comunichi tempestivamente l'assenza; non dia immediata notizia di ogni mutamento della propria dimora.
La sospensione si applica nei confronti del lavoratore che: arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; commetta recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la multa.
Il licenziamento disciplinare senza preavviso si applica per: assenza ingiustificata oltre tre giorni consecutivi; grave violazione degli obblighi di fedeltà e riservatezza; abuso di fiducia, concorrenza, violazione del segreto d'ufficio; esecuzione di lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'azienda; recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare dopo formale diffida scritta; recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione.
La procedura: termini specifici del CCNL
L'art. 227 prevede che il provvedimento disciplinare debba essere comunicato al lavoratore con raccomandata A/R o altro mezzo idoneo entro 15 giorni dalla scadenza del termine per le giustificazioni. Questa è una peculiarità importante del CCNL Commercio: molti altri contratti prevedono termini diversi. Per esigenze di valutazione, il termine può essere prorogato di ulteriori 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta.
L'importo delle multe è destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
La recidiva nel CCNL Commercio
Il contratto attribuisce particolare importanza alla recidiva: la reiterazione delle stesse mancanze nell'arco dell'anno solare determina l'aggravamento della sanzione. Non si tiene conto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
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