Busta paga

Fringe Benefit Auto Aziendali 2026: Guida Completa alle Nuove Regole per Veicoli Nuovi e Già in Dotazione

📅 19 Febbraio 2026 ⏱ 7 min di lettura 👁 3,729 letture

Cosa cambia nel 2026 per le auto aziendali in uso promiscuo

Il 2026 segna il primo anno di piena applicazione delle nuove regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, comma 48) sulla tassazione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Il periodo transitorio previsto dal DL 19/2025 (comma 48-bis) si è chiuso il 30 giugno 2025, e ora il quadro normativo è definitivo.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 3 luglio 2025 ha fornito tutti i chiarimenti operativi, individuando tre distinti regimi di calcolo a seconda della data di immatricolazione, stipula del contratto e consegna del veicolo. Inoltre, a fine 2025 sono state pubblicate le nuove Tabelle ACI 2026 (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025), che aggiornano i costi chilometrici di riferimento.

In questa guida analizziamo nel dettaglio cosa cambia per chi riceve un'auto aziendale nel 2026 e cosa resta invariato per chi ce l'ha già.

Il nuovo sistema: percentuali basate sull'alimentazione del veicolo

La riforma ha sostituito il vecchio sistema basato sulle fasce di emissioni di CO₂ (che prevedeva aliquote dal 25% al 60%) con un criterio più semplice e diretto, legato al tipo di alimentazione del veicolo. Le nuove percentuali si applicano sulla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolata con le Tabelle ACI:

10% del costo chilometrico ACI — per veicoli esclusivamente elettrici a batteria (BEV)

20% del costo chilometrico ACI — per veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV)

50% del costo chilometrico ACI — per tutti gli altri veicoli: benzina, diesel, GPL, metano, mild hybrid e full hybrid non ricaricabili

Il messaggio è chiaro: più il veicolo è ecologico, minore è il valore tassato come fringe benefit. Un'auto elettrica pura genera un benefit imponibile pari a un quinto rispetto a un'auto a benzina equivalente.

Quando si applicano le nuove regole

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova disciplina si applica ai veicoli che rispettano congiuntamente tre requisiti:

1. Il veicolo è stato immatricolato a partire dal 1° gennaio 2025

2. Il contratto di assegnazione in uso promiscuo è stato stipulato a partire dal 1° gennaio 2025

3. Il veicolo è stato consegnato al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025

Se anche uno solo di questi requisiti non è soddisfatto, le nuove percentuali non si applicano e bisogna verificare quale dei tre regimi è applicabile.

I tre regimi in vigore nel 2026: quale si applica alla tua auto?

Nel 2026 possono coesistere tre diversi regimi di tassazione del fringe benefit auto. Vediamo nel dettaglio ciascuno.

Regime 1 — Nuovo regime (dal 2025 in poi)

Si applica a tutti i veicoli che rispettano i tre requisiti sopra indicati: immatricolazione, contratto e consegna tutti dal 1° gennaio 2025 in avanti. Questo è il regime che si applicherà a tutte le nuove assegnazioni del 2026.

Il calcolo è semplice e forfettario:

Fringe benefit = Costo km ACI × 15.000 × percentuale (10%, 20% o 50%) − eventuali trattenute al dipendente

Il valore così determinato costituisce reddito di lavoro dipendente, imponibile ai fini IRPEF e contributivi. Il valore è annuo e va ragguagliato ai giorni di effettiva assegnazione nel periodo d'imposta.

Regime 2 — Vecchio regime (assegnazioni 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2024)

Per le auto già in dotazione al dipendente con contratto stipulato tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, continua ad applicarsi la disciplina previgente basata sulle fasce di emissioni di CO₂:

Emissioni fino a 60 g/km → 25% del costo ACI per 15.000 km

Emissioni da 61 a 160 g/km → 30%

Emissioni da 161 a 190 g/km → 50%

Emissioni oltre 190 g/km → 60%

Questo regime resta valido fino alla naturale scadenza del contratto di assegnazione. Ciò significa che nel 2026 molti dipendenti con auto assegnate negli anni precedenti continuano a essere tassati con il vecchio sistema.

Attenzione alla proroga: se il contratto di assegnazione viene prorogato, si continua ad applicare la disciplina fiscale del contratto originario. Ma se il veicolo viene riassegnato a un altro dipendente con un nuovo contratto, si applica il regime vigente al momento della nuova assegnazione.

Regime 3 — Valore normale (casi residuali)

Per tutti i veicoli che non rientrano né nel nuovo regime né nel vecchio (ad esempio: auto ordinate entro il 2024, con contratto stipulato prima del 2025, ma consegnate dopo il 30 giugno 2025), il fringe benefit va determinato secondo il criterio generale del valore normale previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR.

In pratica, bisogna calcolare il valore dell'uso privato del veicolo scorporando la parte di utilizzo aziendale, sulla base di elementi oggettivi e documentabili (chilometri effettivi, log di viaggio, ecc.). Questo regime è il più complesso e oneroso dal punto di vista amministrativo.

Esempi pratici di calcolo

Esempio 1 — Auto elettrica nuova assegnata nel 2026

Un'azienda assegna nel febbraio 2026 una nuova auto elettrica con costo chilometrico ACI di € 0,25/km:

Fringe benefit annuo = 0,25 × 15.000 × 10% = € 375,00

Ragguagliato a 11 mesi (feb-dic): 375 × 334/365 = € 343,15

Un importo molto contenuto, ampiamente sotto la soglia di esenzione di € 1.000.

Esempio 2 — Auto a benzina nuova assegnata nel 2026

Stessa azienda, ma assegna un'auto a benzina con costo ACI di € 0,50/km:

Fringe benefit annuo = 0,50 × 15.000 × 50% = € 3.750,00

In questo caso il valore supera ampiamente le soglie di esenzione e l'intero importo concorre al reddito imponibile del dipendente.

Esempio 3 — Auto già in dotazione dal 2023 (vecchio regime)

Un dipendente ha in uso un'auto diesel assegnata nel 2023 con emissioni di 130 g/km e costo ACI 2026 di € 0,45/km:

Fringe benefit annuo = 0,45 × 15.000 × 30% = € 2.025,00

Si continua ad usare la percentuale del 30% (vecchio regime, fascia 61-160 g/km) fino alla scadenza del contratto di assegnazione.

Le soglie di esenzione 2026

Per il triennio 2025-2027 sono confermate le seguenti soglie di non imponibilità per i fringe benefit complessivi:

€ 1.000 annui — per la generalità dei lavoratori dipendenti

€ 2.000 annui — per i lavoratori con figli fiscalmente a carico

Il valore dell'auto aziendale concorre a saturare queste soglie insieme a tutti gli altri fringe benefit (buoni pasto, buoni carburante, rimborsi utenze, ecc.). Se il totale supera la soglia anche di un solo euro, l'intero importo diventa imponibile, non solo la parte eccedente.

Per beneficiare della soglia maggiorata di € 2.000, il dipendente deve presentare al datore di lavoro un'autocertificazione con i codici fiscali dei figli a carico.

Le nuove Tabelle ACI 2026

Le Tabelle ACI 2026, pubblicate con comunicato dell'Agenzia delle Entrate nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2025, contengono i costi chilometrici aggiornati per ogni modello di veicolo. Queste tabelle sono la base per il calcolo del fringe benefit e vengono aggiornate annualmente.

È fondamentale utilizzare le tabelle corrette: per il 2026 fanno fede esclusivamente le tabelle pubblicate a fine 2025. Se il modello specifico non è presente nelle tabelle, si utilizza quello più simile per caratteristiche tecniche.

Le tabelle distinguono tra autovetture, motocicli e autocaravan, e sono suddivise per tipo di alimentazione e fascia di cilindrata/potenza.

Casi particolari: proroga, riassegnazione e optional

Proroga del contratto

Se il contratto di assegnazione dell'auto viene prorogato, si continua ad applicare la disciplina fiscale del contratto originario. Questo vale sia per il vecchio che per il nuovo regime: la proroga non cambia il regime applicabile.

Riassegnazione del veicolo

Se l'auto viene tolta a un dipendente e assegnata a un altro con un nuovo contratto, si applica il regime vigente al momento della nuova assegnazione. Nel 2026, questo significa quasi sempre il nuovo regime con le percentuali 10%-20%-50%.

Optional aggiuntivi pagati dal dipendente

L'Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 233/2025) ha chiarito che gli optional pagati direttamente dal dipendente (tramite trattenuta in busta paga) non riducono il valore forfettario del fringe benefit. Il valore ACI comprende già una dotazione standard e non può essere modificato per gli accessori extra.

Impatto su aziende e dipendenti: cosa valutare

Il nuovo sistema ha un impatto significativo sulle scelte di fleet management. Ecco gli aspetti da considerare:

Per le aziende: la scelta del tipo di veicolo incide direttamente sul costo del lavoro. Un'auto elettrica genera un fringe benefit molto più basso, riducendo anche i contributi previdenziali a carico dell'azienda. È il momento di rivedere le car policy aziendali.

Per i dipendenti: il fringe benefit entra in busta paga come reddito imponibile, aumentando la base IRPEF. Un'auto a benzina da € 3.750 di benefit può tradursi in diverse centinaia di euro in meno in busta paga rispetto a un'auto elettrica con benefit di € 375.

Per chi ha l'auto già assegnata: nessun cambiamento immediato, ma è importante verificare la corretta applicazione del regime previgente in busta paga. Un errore nel calcolo — percentuale sbagliata, costo ACI non aggiornato, mancata proporzionalità ai giorni — può generare differenze retributive significative.

Cosa verificare nella tua busta paga

Se hai un'auto aziendale in uso promiscuo, ecco cosa controllare:

1. Verifica quale regime ti viene applicato (nuovo o vecchio) e se è corretto rispetto alle date del tuo contratto

2. Controlla che il costo chilometrico ACI utilizzato corrisponda al tuo modello di veicolo e alle tabelle 2026

3. Verifica che la percentuale applicata sia quella corretta per il tipo di alimentazione (nuovo regime) o la fascia di CO₂ (vecchio regime)

4. Controlla che il valore sia proporzionato ai giorni effettivi di assegnazione

5. Verifica che il fringe benefit non faccia superare le soglie di esenzione senza che ne siate consapevoli

Un consulente del lavoro può effettuare una verifica puntuale della corretta applicazione in busta paga e, se necessario, ricalcolare le differenze retributive a tuo favore.

Riferimenti normativi

Art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR — come modificato dalla L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025)

Art. 1, comma 48 della L. 207/2024 — nuove percentuali per alimentazione del veicolo

Art. 6, comma 2-bis del DL 19/2025 (conv. L. 60/2025) — disciplina transitoria (comma 48-bis)

Circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E del 3 luglio 2025 — chiarimenti operativi e istruzioni

Tabelle ACI 2026 — G.U. n. 297 del 23 dicembre 2025

Hai bisogno di assistenza?

Richiedi un preventivo gratuito per la tua vertenza di lavoro.

Richiedi Preventivo Gratuito →
Novità - Un App per Tutti

Tesoreria - L'Applicazione easy-use per non dimenticare nessun debito

Un'unica app per monitorare debiti fiscali, cartelle esattoriali, finanziamenti e rateizzazioni. Con dashboard, grafici, email automatiche e scadenzario intelligente.

✓ Installa✓ Inserisci debiti✓ Monitora✓ Registra Pagamenti
Scopri di più →