Novità Fiscali

Tassazione Agevolata 2026: Imposta Sostitutiva al 5% sugli Aumenti Contrattuali e al 15% su Notturno, Festivo e Turni

📅 25 Febbraio 2026 ⏱ 5 min di lettura 👁 5,261 letture

La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha introdotto due importanti agevolazioni fiscali per i lavoratori dipendenti del settore privato: un'imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali e un'imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, ha fornito i chiarimenti operativi su entrambe le misure.

Imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi da rinnovo contrattuale

L'art. 1, comma 7, della Legge n. 199/2025 prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota al 5%, sugli incrementi retributivi corrisposti nell'anno 2026 in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024-2026.

Chi può beneficiarne

L'agevolazione è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nell'anno 2025, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente complessivo non superiore a 33.000 euro. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, nel computo di questo limite devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori diversi.

Quali somme rientrano nell'agevolazione

L'imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi previsti dai rinnovi contrattuali corrisposti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, nel rispetto del principio di cassa allargato. Se il rinnovo contrattuale prevede aumenti distribuiti su più anni, l'agevolazione copre comunque la tranche erogata nel 2026, anche se l'erogazione era iniziata in anni precedenti.

Rientrano nell'ambito applicativo:

  • Le dodici mensilità della retribuzione ordinaria, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, limitatamente alla quota di incremento derivante dal rinnovo contrattuale
  • Gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi, come le integrazioni a carico del datore di lavoro per assenze con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità/paternità, infortunio)
  • Il superminimo, qualora gli aumenti contrattuali ne comportino l'assorbimento: in tal caso anche il superminimo beneficia dell'aliquota agevolata
  • Per i lavoratori che godono del regime agevolativo per il rientro in Italia (ricercatori e impatriati), l'imposta sostitutiva si applica alla sola quota imponibile dell'aumento contrattuale

Cosa è escluso

Non rientrano nell'agevolazione:

  • Gli importi derivanti dai rinnovi contrattuali erogati prima del 1° gennaio 2026
  • Gli scatti di anzianità
  • Le somme per prestazioni aggiuntive all'ordinaria attività, come straordinari, maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e indennità di turno (che hanno un'agevolazione dedicata, come vedremo oltre)
  • Le somme erogate una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale, avendo queste carattere straordinario
  • Il TFR (trattamento di fine rapporto), trattandosi di retribuzione differita

Come funziona operativamente

Il lavoratore non deve presentare alcuna istanza: la tassazione agevolata viene applicata automaticamente dal sostituto d'imposta (il datore di lavoro), che versa l'imposta sostitutiva utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026.

Il dipendente che preferisce la tassazione ordinaria può rinunciare all'imposta sostitutiva con una dichiarazione scritta al datore di lavoro.

Se il lavoratore ha avuto nel 2025 più rapporti di lavoro dipendente, deve comunicare al datore di lavoro attuale i redditi percepiti presso i precedenti datori, consegnando le Certificazioni Uniche o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I lavoratori domestici e gli altri dipendenti privi di sostituto d'imposta possono beneficiare dell'agevolazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2026.

Imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni

L'art. 1, commi 10 e 11, della Legge n. 199/2025 prevede un'imposta sostitutiva del 15% dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle maggiorazioni e indennità connesse al lavoro notturno, festivo e a turni, entro un limite annuo di imponibile di 1.500 euro.

Chi può beneficiarne

L'agevolazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito di lavoro dipendente complessivo, nel 2025, non superiore a 40.000 euro. Anche in questo caso, nella verifica del limite reddituale vanno inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2025, compresi quelli derivanti da più rapporti.

Quali emolumenti rientrano

Sono soggetti all'imposta sostitutiva del 15%:

  • Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, come definito dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003 e dai CCNL
  • Maggiorazioni e indennità per lavoro festivo e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il "riposo settimanale" è quello individuato dal contratto collettivo, indipendentemente dal fatto che coincida o meno con la domenica
  • Indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL. La nozione di turno fa riferimento all'art. 1, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 66/2003 e alle eventuali regolamentazioni della contrattazione collettiva nazionale
  • Le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tre tipologie di lavoro sopra elencate

Cosa è escluso

Non rientrano nell'agevolazione:

  • Le somme erogate in base ad accordi territoriali e aziendali
  • Gli istituti retributivi indiretti a carico del datore di lavoro nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni)
  • Gli importi differiti come il TFR
  • Le voci relative alla retribuzione diretta ordinaria, comprese tredicesima e quattordicesima mensilità
  • Le somme corrisposte per lavoro straordinario, salvo che sia straordinario festivo o notturno
  • I compensi che, pur denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono la retribuzione ordinaria

Inoltre, l'agevolazione non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto turismo (inclusi gli stabilimenti termali), ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale.

Come funziona operativamente

Anche per questa misura il datore di lavoro applica automaticamente l'imposta sostitutiva, versandola con i codici tributo della risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026.

Il dipendente può rinunciare alla tassazione agevolata con una dichiarazione scritta. È inoltre tenuto a comunicare al datore di lavoro l'eventuale superamento del limite di 1.500 euro nel caso in cui, nel corso del 2026, abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente con somme già assoggettate all'imposta sostitutiva.

Come per l'altra agevolazione, i lavoratori privi di sostituto d'imposta possono beneficiarne in sede di dichiarazione dei redditi 2026.

Quadro riepilogativo

Caratteristica Incrementi retributivi (art. 1, c. 7) Maggiorazioni notturno/festivo/turni (art. 1, c. 10-11)
Aliquota sostitutiva 5% 15%
Limite di reddito 2025 33.000 euro 40.000 euro
Limite di imponibile agevolato Nessun limite specifico 1.500 euro annui
Cosa copre Aumenti da CCNL 2024-2026 erogati nel 2026 Maggiorazioni e indennità per notturno, festivo, turni
Applicazione Automatica dal sostituto d'imposta Automatica dal sostituto d'imposta
Codici tributo Risoluzione n. 3/E del 29/01/2026 Risoluzione n. 2/E del 29/01/2026
Rinuncia Con dichiarazione scritta Con dichiarazione scritta

Riferimenti normativi

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, commi 7, 10 e 11
  • Agenzia delle Entrate, Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026 (codici tributo maggiorazioni)
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026 (codici tributo incrementi retributivi)
  • D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (orario di lavoro)

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