Buono Pasto: Quando Spetta, Quando No e Come Si Calcola. I Chiarimenti della Cassazione (Ord. 17462/2026)
Il buono pasto è uno dei benefit più diffusi nel mondo del lavoro italiano, eppure la sua disciplina resta fonte di frequenti controversie. Chi ne ha diritto? Spetta anche in smart working? Rientra nella retribuzione ai fini del TFR? La Cassazione, con l'ordinanza n. 17462 del 3 giugno 2026, ha fornito chiarimenti importanti sulla natura giuridica del buono pasto e sulle condizioni per il suo riconoscimento.
La Natura del Buono Pasto
La giurisprudenza consolidata qualifica il buono pasto come una agevolazione di carattere assistenziale, non come elemento della retribuzione. Questo significa che:
- Non è obbligatorio per legge: spetta solo se previsto dal CCNL, da accordi aziendali o dalla prassi aziendale consolidata
- Non incide sul TFR: non rientra nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto
- Non incide sulle mensilità aggiuntive: non entra nel computo di tredicesima e quattordicesima
- Gode di un regime fiscale e contributivo agevolato entro determinati limiti
Le soglie di esenzione 2026
| Tipo | Soglia di esenzione giornaliera | Oltre la soglia |
|---|---|---|
| Buono pasto elettronico | Fino a 8 euro | L'eccedenza è soggetta a tassazione e contribuzione |
| Buono pasto cartaceo | Fino a 4 euro | L'eccedenza è soggetta a tassazione e contribuzione |
Quando Spetta il Buono Pasto
La regola generale è che il buono pasto spetta per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa in cui l'orario prevede la pausa pranzo. Ma ci sono diverse situazioni specifiche che meritano attenzione:
| Situazione | Spetta? | Note |
|---|---|---|
| Giornata lavorativa con pausa pranzo | Sì | Caso standard |
| Smart working | Dipende | Se previsto dall'accordo individuale o dalla policy aziendale |
| Part-time senza pausa pranzo | No (di regola) | Salvo diversa previsione del CCNL o accordo aziendale |
| Ferie, malattia, permessi | No | Non c'è effettiva prestazione lavorativa |
| Trasferta con rimborso pasto | No | Il rimborso pasto sostituisce il buono |
Il Buono Pasto Come Prassi Aziendale
Un aspetto particolarmente rilevante: se il buono pasto non è previsto dal CCNL ma l'azienda lo eroga da anni con continuità e generalità a tutti i dipendenti, può configurarsi una prassi aziendale vincolante. In questo caso, il datore non può revocare unilateralmente il buono senza accordo con i lavoratori o le rappresentanze sindacali.
Per i datori di lavoro è importante specificare chiaramente, al momento dell'erogazione, se il buono pasto è concesso a titolo di liberalità (revocabile) o come trattamento fisso (parte integrante della politica retributiva aziendale).
Riferimenti Normativi
| Norma | Contenuto |
|---|---|
| Art. 51, comma 2, lett. c), TUIR | Regime fiscale dei buoni pasto: esenzione fino a 4 euro (cartacei) e 8 euro (elettronici) |
| D.P.C.M. 18 novembre 2020 | Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa |
| Cass. 17462/2026 | Natura assistenziale del buono pasto, condizioni per il riconoscimento |
In sintesi
Il buono pasto non è un obbligo di legge ma un benefit che spetta quando previsto dal CCNL, da accordi aziendali o dalla prassi consolidata. La Cassazione 17462/2026 conferma la sua natura assistenziale: non incide su TFR né mensilità aggiuntive. Per le aziende, è fondamentale definire chiaramente le condizioni di erogazione; per i lavoratori, verificare quanto previsto dal proprio CCNL e dagli accordi interni.
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