Diritto d'Immagine nello Spettacolo: Cessione, Compensi e Differenze con il Diritto d'Autore
Il diritto d'immagine: un diritto della persona
Il diritto d'immagine è un diritto assoluto della persona, tutelato dal codice civile (art. 10) e dalla Legge sul diritto d'autore (artt. 96-98 L. 633/1941), che protegge ogni individuo dall'uso non autorizzato della propria immagine. Nel mondo dello spettacolo, questo diritto assume un valore economico rilevante: attori, cantanti, conduttori e altri artisti possono cedere a titolo oneroso lo sfruttamento della propria immagine a fini promozionali o commerciali.
A differenza del diritto d'autore, che richiede la creazione di un'opera dell'ingegno, il diritto d'immagine è connesso alla persona stessa dell'artista e alla sua notorietà. Le categorie titolari del diritto d'immagine sono più ampie di quelle del diritto d'autore, coincidendo sostanzialmente con tutte le categorie da 1 a 14 del D.Lgs.C.P.S. 708/1947.
La cessione del diritto d'immagine: requisiti
Per la corretta configurazione della cessione del diritto d'immagine nel contesto lavorativo, la circolare ENPALS n. 1/2004 richiede che la cessione riguardi attività ulteriori rispetto a quelle direttamente connesse alla prestazione lavorativa. Sono considerate "attività ulteriori" quelle finalizzate a promuovere la commercializzazione e diffusione dell'opera: partecipazioni a rassegne, trasmissioni promozionali, interviste con la stampa, eventi sponsorizzati.
Due requisiti sono fondamentali: l'impegno del lavoratore a svolgere queste attività deve risultare dal contratto di lavoro; la ripartizione del compenso tra prestazione lavorativa e cessione del diritto d'immagine deve essere espressa con apposite clausole contrattuali.
La limitazione della "notorietà"
Un elemento cruciale, spesso sottovalutato, è che la cessione economica del diritto d'immagine trova ragione giuridica solo laddove sia riconducibile a una persona con un effettivo e riconosciuto valore sul mercato in relazione alla propria notorietà (Nota del Ministero del Lavoro). Un attore sconosciuto non può legittimamente ripartire il proprio compenso attribuendo una quota significativa alla cessione del diritto d'immagine, perché la sua immagine non ha un valore commerciale autonomo.
Trattamento contributivo e fiscale
Come per il diritto d'autore, i compensi per la cessione del diritto d'immagine sono soggetti al medesimo limite del 40% previsto dall'art. 43, comma 3, della L. 289/2002. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile INPS.
Sul piano tributario, il compenso per lo sfruttamento del diritto d'immagine rientra nei redditi di lavoro autonomo derivanti dalla cessione di diritti similari al diritto d'autore (art. 53, comma 2, lett. b, TUIR). L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 139/2021, ha chiarito che per gli artisti non residenti questi compensi sono imponibili in Italia quando l'attività artistica è prestata nel territorio nazionale, a prescindere dal luogo di sfruttamento dell'immagine.
Le "star company": la gestione tramite società
Molti artisti di fama costituiscono società (le cosiddette "star company") per gestire i propri diritti d'immagine. La Cassazione, con le ordinanze gemelle nn. 28779-28784 dell'ottobre 2025, ha chiarito che questa struttura è legittima a condizione che la società abbia sostanza economica reale: gestione effettiva dei contratti, negoziazione con gli sponsor, costi operativi proporzionati. In assenza di questi elementi, l'operazione può configurare abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente.
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