Telelavoro

Salute e sicurezza

Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore e deve informare il telelavoratore delle politiche aziendali in materia, in particolare, in ordine all'esposizione al video (art. 7, Accordo interconfederale 9 giugno 2004).

Nello specifico, al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso.

Il telelavoratore è tenuto ad applicare correttamente le direttive aziendali di sicurezza impartitegli e può chiedere ispezioni.

A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, si applicano le disposizioni di tutela della salute e sicurezza dei videoterminalisti indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa (art. 3, c. 10, D.Lgs. n. 81/2008). Pertanto:

il datore di lavoro dovrà valutare i rischi, anche con riferimento alle postazioni collocate presso il domicilio del lavoratore, con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale (art. 174, D.Lgs. n. 81/2008);

il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività (art. 175, D.Lgs. n. 81/2008);

trovano applicazione le disposizioni di sorveglianza sanitaria (art. 176, D.Lgs. n. 81/2008).

Inoltre, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni previste dalle norme in materia di sicurezza (Titolo III, D.Lgs. n. 81/2008). A titolo esemplificativo, il telelavoratore deve disporre di un ambiente abitabile, dotato di superficie e volume adeguati per la postazione di telelavoro con gli impianti elettrici, di riscaldamento o condizionamento certificati ed a norma. Tale locale deve altresì presentare condizioni ambientali idonee in termini di illuminamento, microclima, rumore e più in generale di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici (INPS circ. n. 80/2008).

Resta fermo che il telelavoratore è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo e, in particolare, ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi (art. 20, D.Lgs. n. 81/2008).

Il datore di lavoro deve garantire l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell'azienda, come l'opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda.